Emergenza Covid-19: DPCM del 18 ottobre 2020 (in vigore dal 19.10.2020 al 13.11.2020)
Pubblicata il 19/10/2020
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, sono state adottate ulteriori misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19, che modificano alcune delle disposizioni del precedente DPCM del 13 ottobre 2020.
Le misure del nuovo DPCM si applicano dal 19 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
Di seguito un riassunto delle principali nuove prescrizioni:

Le misure del nuovo DPCM si applicano dal 19 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
Di seguito un riassunto delle principali nuove prescrizioni:
Assembramenti
- può essere disposta la chiusura di vie o piazze dei centri urbani, dalle 21, nelle zone dove si potrebbero creare assembramenti. Resta possibile in queste zone l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Bar, Pub, Ristoranti, Gelaterie, Pasticcerie
- attività consentite dalle ore 5 del mattino sino alle ore 24 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo;
- in assenza di consumo al tavole, le attività sono consentite dalle ore 5 del mattino e sino alle ore 18;
- esporre all’ingresso del locale un cartello con il numero massimo delle persone ammesse contemporaneamente nel locale;
- la ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- la ristorazione con consegna a domicilio è consentita, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nel rispetto dei principi e delle linee guida contenute nei protocolli di sicurezza anti Covid e nelle linee guida regionali e nazionali.
Scuola
- previa comunicazione al ministero dell'Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferito ai specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, e intervenendto sugli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani; l’ingresso non avverrà in ogni caso prima delle ore 9;
- l’attività didattica ed educativa del primo ciclo di istruzione e della scuola d’infanzia continua a svolgersi in presenza.
Sport
- sono consentiti gli sport individuali e di squadra riconosciuti a livello nazionale o regionale dal Coni, dal Comitato paralimpico e dalle Federazioni sportive nazionali, in questi casi è consentita la presenza di pubblico del 15% rispetto alla capienza massima e comunque non oltre i mille spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e 200 al chiuso, a patto però che sia prevista la prenotazione e l’assegnazione del posto a sedere, con adeguato ricambio dell’aria, con distanziamento di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente. Obbligo di misurazione della temperatura all’ingresso e di indossare la mascherina. Regioni e province autonome potranno fissare, d’intesa con il ministero della Salute, limiti diversi in base alla capienza, purché entro il 15% della capienza;
- lo svolgimento di sport di contatto è consentito solo per sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale;
- l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non c’è il via libera per gare e competizioni;
- sono sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto di carattere ludico-amatoriale.
Sagre e Fiere
- vietate le sagre e le fiere di comunità;
- sono consentite solo le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico e con misure stringenti in grado di garantire il rispetto del distanziamento di un metro.



