Emergenza Covid-19: DPCM del 3 dicembre 2020 (in vigore dal 4.12.2020 al 15.01.2021)

Pubblicata il 05/12/2020

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 sono state adottate ulteriori misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19.
Le misure del nuovo DPCM si applicano dal 4 dicembre 2020 e sono efficaci fino al 15 gennaio 2020, sostituendo le misure adottate con il precedente DPCM del 3 novembre 2020.

Rispetto al precedente DPCM sono state inserite delle novità mentre permangono le misure differenziate in base alle tipologie di rischio (giallo, arancione, rosso) nei territori delimitati dai confini delle Regioni o parti di esse, che vengono periodicamente aggiornati.

  Consulta il DPCM del 3 dicembre 2020 ed i relativi allegati (link al sito del Governo)

  Consulta le Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo (link all'infografica interattiva del sito del Governo)

  Consulta il sito informativo sul Nuovo coronavirus (link al sito del Ministero della Salute)

Principali contenuti in sintesi del nuovo DPCM del 3 dicembre 2020:

Festività natalizie
  • Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province Autonome. Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato anche ogni spostamento tra Comuni. Sono fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito sempre il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune; 
  • Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5. A Capodanno viene esteso fino alle 7 del mattino del 1 gennaio 2021;
  • Gli italiani che andranno all’estero per turismo dal 21 dicembre al 6 gennaio al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena. Anche i turisti stranieri che arrivano in Italia nello stesso periodo dovranno sottoporsi dalla quarantena;
  • Fino al 6 gennaio 2021l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio sarà consentito fino alle ore 21. Nelle giornate festive e prefestive saranno chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole;
  • La ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive dalle ore 18 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7 del 1° gennaio 2020 è consentita solo con servizio in camera.

Attività di ristorazione

  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) nelle zone gialle sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

  • Resta sempre consentita in tutto il territorio nazionale la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Scuole

  • L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.

  • Dal 7 gennaio 2021 per le scuole di secondo grado dovrà essere garantita l’attività didattica in presenza per il 75% della popolazione studentesca.


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